Art. 6.
(Disciplina della convenzione).

      1. Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e il concessionario, relativamente alla costruzione dell'acquedotto sottomarino, si provvede con apposita convenzione da stipulare entro sessanta giorni dalla data di approvazione

 

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del progetto preliminare del medesimo acquedotto.
      2. La convenzione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Puglia. In particolare, la convenzione, nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina:

          a) il programma di costruzione dell'acquedotto sottomarino, stabilendo i relativi termini di ultimazione e quelli di avvio della gestione;

          b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche e tecniche dei lavori da eseguire per la realizzazione dell'opera, nonché lo standard di efficienza che consenta la captazione e l'acquisizione dell'acqua in territorio albanese;

          c) le modalità di realizzazione delle prestazioni da parte del Consorzio, secondo le disposizioni e le procedure previste per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, mediante affidamento ad uno o più contraenti generali o mediante concessione di costruzione e gestione;

          d) le modalità e i termini per il collaudo dell'acquedotto sottomarino, ai sensi dell'articolo 178 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché per l'entrata in esercizio del collegamento sottomarino;

          e) le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del concedente, ferma restando la responsabilità a carico del concessionario sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori;

          f) le modalità per la riconsegna all'amministrazione statale dell'opera e delle relative pertinenze al termine della concessione;

 

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          g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato dell'acquedotto sottomarino;

          h) i casi in cui lo Stato può esercitare il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente legge, nonché i termini e le modalità per l'esercizio del riscatto stesso;

          i) l'assunzione da parte della concessionaria dei costi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3, nonché delle spese di esercizio del collegamento sottomarino per l'intera durata della concessione;

          l) il piano economico-finanziario, la durata della concessione e l'eventuale contributo da accordare in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario stesso, nonché le modalità di corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina prevista dall'articolo 174, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; la previsione che all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, nonché all'entrata in esercizio del collegamento dell'acquedotto sottomarino, tra l'Albania e l'Italia sarà accertato il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo da corrispondere al concessionario per gli aumenti di costo derivanti da forza maggiore, sorpresa geologica sottomarina, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti da richieste del concedente; l'eventuale contributo integrativo sarà determinato in stretta osservanza del piano economico-finanziario e ai relativi oneri si farà fronte con le risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, oltre alle risorse individuate dalla presente legge;

          m) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti in stretta osservanza delle previsioni contenute nel piano economico-finanziario di cui alla lettera l), con l'indicazione del

 

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valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione; le modalità finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e delle relative pertinenze al termine della concessione e le modalità di revisione periodica del piano economico-finanziario;

          n) le modalità di reperimento, da parte del concessionario, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo conto della possibilità di cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera affidata, ai sensi degli articoli 53, 55, 112 e 143 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

          o) l'eventuale partecipazione al capitale del Consorzio, di altri soggetti pubblici e privati; in tale caso sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto del Consorzio stesso;

          p) i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe da applicare per il costo dell'acqua, derivante dalla realizzazione dell'acquedotto sottomarino e determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno e della Puglia in particolare;

          q) la possibilità di deferire al giudizio di un collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 241 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le eventuali controversie tra il Ministero delle infrastrutture e il concessionario, relative all'esecuzione, all'interpretazione e alla risoluzione della convenzione;

          r) l'inserimento, negli atti contrattuali di affidamento dell'opera a terzi, della facoltà del Consorzio di recedere dal contratto qualora il progetto redatto dall'affidatario, dopo l'aggiudicazione, comporti sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo.

 

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